DALL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 350/2018
VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI
.....
12. I Presidenti di commissione, qualora lo
ritengano opportuno, potranno trasmettere al competente USR un’apposita
relazione contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui
livelli di apprendimento degli studenti, nonché proposte migliorative
dell’esame di Stato.
13. A sua volta, il coordinatore regionale, anche avvalendosi degli elementi
forniti dagli ispettori di vigilanza, predispone una relazione conclusiva
sull’andamento generale degli esami di Stato. Tale relazione è trasmessa
contestualmente al Direttore regionale, alla Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
e al Coordinatore della Struttura Tecnica Esami di Stato.
14. Ferma restando la competenza dei presidenti delle commissioni
giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili
per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i
presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede
d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei
diplomi stessi.
AL TERMINE DEGLI ESAMI DI STATO
AVVISO
N. 5 MIUR DEL 28.06.2012
Chiarimenti in merito alla documentazione finale da
produrre
La documentazione da produrre è analiticamente descritta nei seguenti verbali:
- Verbale della riunione della Commissione
destinata agli adempimenti conclusivi delle operazioni d’esame
-
Verbale di restituzione dei locali, di documenti, registri e stampati e di
consegna del plico al dirigente scolastico dell’Istituto
Dai verbali:
Viene compilato il registro degli esami in due copie, delle quali una destinata agli atti dell’Istituto sede d’esame e l’altra da rendere disponibile all’Ufficio Scolastico regionale competente per territorio. Il registro contiene la trascrizione delle generalità dei candidati, della loro provenienza scolastica, dei risultati degli esami e gli elementi relativi alla certificazione prevista dall’art. 13 del Regolamento.
..........
Vengono compilati sia il prospetto riportante i risultati dell’esame da affiggere all’albo dell’Istituto sia i diplomi.
..........
I Presidenti di commissione, qualora lo ritengano opportuno, potranno trasmettere al competente USR un’apposita relazione contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché apposite proposte migliorative dell’esame di Stato. (vedi art. 26, comma 12).
Si procede, poi, alla firma di tutti gli atti ed alla preparazione del plico che raccoglie:
· gli elaborati d’esame dei candidati;
· le schede riportanti la verbalizzazione delle prove e dei risultati finali dei singoli candidati;
· il registro dei verbali di tutte le sedute e operazioni compiute dalla Commissione;
·
le
documentazioni varie, da specificare, riguardanti gli esami stessi: il plico
ministeriale con le buste delle prove d’esame, i testi originali delle
prove d’esame,
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Non è più necessario trasmettere all’USR il fascicolo
cartaceo del registro degli esami, in quanto lo stesso sarà disponibile agli
UU.SS.RR. attraverso apposite funzioni SIDI.
I presidenti di commissione affidano al dirigente dell’istituto scolastico,
al di fuori dal plico sigillato contenente gli atti di esame, anche:· due copie del registro dei risultati degli esami, di cui una copia in formato digitale per il competente Ufficio territoriale provinciale;
· un prospetto dei risultati degli esami;
· i documenti dei candidati interni;
· i documenti dei candidati esterni;
· la scheda di rilevazione per la Camera di Commercio di Forlì
MATERIALE DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO SCOLASTICO
TERRITORIALE PER OGNI COMMISSIONE
(a cura della segreteria dell'istituto)
- Una copia in formato digitale del registro dei risultati degli esami
ART. 28
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
1. L'esito
dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la
menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato,
contestualmente, per tutti i candidati delle due classi costituenti la
commissione, nell'albo dell'istituto sede della commissione,
con la sola
indicazione della dizione ESITO NEGATIVO
nel caso di mancato superamento
dell’esame stesso (cfr. articolo 6, comma 4, D.P.R. n. 122/2009).
2. Il
punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla
scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.