RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Al fine di acquisire informazioni sull’andamento e sugli esiti dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell’art. 26, comma 12 dell’O.M. 11/2015, si chiede agli Istituti Scolastici di II grado e ai Presidenti di Commissione di compilare, in formato elettronico, la SCHEDA COMMISSIONE (a cura di ciascun Presidente di Commissione) e la SCHEDA SCUOLA  (a cura di ciascun Istituto).

SCHEDA ESAMI DI STATO IST. SEC. II GRADO - RELAZIONE a cura del PRESIDENTE della COMMISSIONE. Compilare, in formato elettronico con i dati di sintesi per ambedue le classi delle commissioni presiedute dallo stesso presidente. Spedire all'Ufficio Scolastico Territoriale di competenza il file .xls salvato. 
 
NB: Nel caso in cui la Commissione sia articolata su più scuole, compilare una scheda per ogni istituto, nel caso operi su più ordini compilare una scheda per ogni ordine
LA PARTE SULL'ATTRIBUZIONE DELLA LODE E' DA COMPILARE SOLO IN CASO NON VI SIA STATO UTILIZZO DI COMMISSIONE WEB
  • Commissione web – novità 2014
    Nuova funzione di stampa della scheda per l'ispettore tecnico di vigilanza
    Nel verbale della riunione della commissione destinata agli adempimenti conclusivi delle operazioni d'esame si fa presente la necessità di redigere una scheda da consegnare all'Ispettore tecnico di vigilanza, utile ai fini della sua relazione concernente l'andamento degli esami. Tale scheda contiene i criteri adottati dalla singola classe-commissione per l'attribuzione della lode e le motivazioni della relativa attribuzione ai singoli candidati.

E' consigliabile che il Presidente trattenga le copie di tali atti per propria documentazione.

Scarica la SCHEDA COMMISSIONE (a cura di ciascun Presidente di Commissione)
Scarica la SCHEDA SCUOLA  (a cura di ciascun Istituto)

DALL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 11/2015

ART. 26

VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

..... omissis .....

12. Ferma restando la competenza dei presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi.

12. I Presidenti di commissione, qualora lo ritengano opportuno, potranno trasmettere al competente USR un’apposita relazione contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché proposte migliorative dell’esame di Stato.

13. A sua volta, il coordinatore regionale, anche avvalendosi degli elementi forniti dagli ispettori di vigilanza, predispone una relazione conclusiva sull’andamento generale degli esami di Stato. Tale relazione è trasmessa contestualmente al Direttore regionale, alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e al Coordinatore della Struttura Tecnica Esami di Stato.

14. Ferma restando la competenza dei presidenti delle commissioni giudicatrici al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame a provvedere alla compilazione, alla firma ed alla consegna dei diplomi stessi.

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AL TERMINE DEGLI ESAMI DI STATO

AVVISO N. 5 MIUR DEL 28.06.2012
Chiarimenti in merito alla documentazione finale da produrre

La documentazione da produrre è analiticamente descritta nei seguenti verbali:

- Verbale della riunione della Commissione destinata agli adempimenti conclusivi delle operazioni d’esame
- Verbale di restituzione dei locali, di documenti, registri e stampati e di consegna del plico al dirigente scolastico dell’Istituto
 

Dai verbali:

Viene compilato il registro degli esami in due copie, delle quali una destinata agli atti dell’Istituto sede d’esame e l’altra da trasmettere all’Ufficio Scolastico regionale competente per territorio. Il registro contiene la trascrizione delle generalità dei candidati, della loro provenienza scolastica, dei risultati degli esami, e gli elementi relativi alla certificazione prevista dall’art. 13 del Regolamento.

Nel concludere i lavori, i presidenti di commissione affidano all’istituto scolastico, fuori dal plico sigillato contenente gli atti di esame, una scheda (redatta autonomamente dal Presidente) da trasmettere, tramite il competente Ufficio Scolastico Regionale, all’Ispettore tecnico di vigilanza, nella quale sono riportati i criteri adottati dalle singole classe-commissioni per l’attribuzione della lode e le motivazioni della relativa attribuzione ai singoli candidati. Tale scheda è da mantenere, comunque, agli atti della scuola. Una copia della medesima, in formato digitale, sarà invece trasmessa, per via telematica, tramite il competente Ufficio Scolastico Regionale all’Ispettore tecnico di vigilanza.

Si procede, poi, alla firma di tutti gli atti ed alla preparazione del plico che raccoglie:

·         gli elaborati d’esame dei candidati;

·         le schede personali riportanti la verbalizzazione delle prove e dei risultati finali dei singoli candidati;

·         il registro dei verbali di tutte le sedute e operazioni compiute dalla Commissione;

·         le documentazioni varie, da specificare, riguardanti gli esami stessi: il plico ministeriale con le buste delle prove d’esame, i testi "originali" delle prove d’esame,

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Non è più necessario trasmettere all’USR il fascicolo cartaceo del registro degli esami, in quanto lo stesso sarà disponibile agli UU.SS.RR. attraverso apposite funzioni SIDI.

I Presidenti di commissione, qualora lo ritengano opportuno, potranno trasmettere al competente USR un’apposita relazione contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché proposte migliorative dell’esame di Stato.

 I presidenti di commissione affidano al dirigente dell’istituto scolastico, fuori dal plico sigillato contenente gli atti di esame, anche:

·         due copie del registro degli esami, di cui una copia in formato digitale per il competente Ufficio territoriale provinciale;

·         un prospetto dei risultati degli esami;

·         i documenti dei candidati interni;

·         i documenti dei candidati esterni;

·       una scheda da trasmettere, tramite il competente Ufficio Scolastico regionale, all’Ispettore tecnico di vigilanza, contenente gli elementi di cui all’art.26, comma 12 dell’O.M.; LA PARTE SULL'ATTRIBUZIONE DELLA LODE E' DA COMPILARE SOLO IN CASO NON VI SIA STATO UTILIZZO DI COMMISSIONE WEB

 Questionario per la Camera di Commercio di Forlì.


MATERIALE DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE PER OGNI COMMISSIONE
(a cura della segreteria dell'istituto)

- Registro d’Esame (1 copia digitale)

- Relazione del Presidente contenente osservazioni sullo svolgimento e proposte migliorative dell’esame (facoltativa)

- Scheda contenente i criteri stabiliti per l’attribuzione della lode nonché, per ciascun candidato, le motivazioni della relativa attribuzione (per il successivo inoltro all’Ispettore Tecnico di Vigilanza)

- Questionario per la Camera di Commercio di Forlì

ART. 27

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

1. L'esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato, contestualmente, per tutti i 40 candidati delle due classi costituenti la commissione, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento dell’esame stesso (cfr. articolo 6, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122).

2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.